Quando il titolare di un’azienda non risponde degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.
Approfondimento al D.Lgs n. 81/2008 a cura del Dr. Fiore Di Ciuccio
Sommario: 1. Introduzione;
2. Artt. 16 e 17 art. D.lgs n. 81/2008;
3. Prassi applicativa;
1. Introduzione.
Nelle realtà produttive, e più propriamente nella prassi commerciale, l’istituto della delega di funzioni assume un ruolo di primaria importanza. Tale forma di cessione della responsabilità gestoria – in passato di matrice meramente giurisprudenziale – trova la sua disciplina all’articolo 16 del Dlgs n. 81/2008 rubricato appunto delega di funzioni, per il tramite della quale il datore di lavoro può trasferire ad altri gli obblighi di sicurezza (i quali diversamente sarebbero posti a proprio carico), esonerando, dunque, esso stesso da ogni forma di responsabilità penale in ordine a fatti per cui la stessa delega venga conferita. Ciò, tuttavia, può accadere solo nell’ipotesi in cui il datore di lavoro riesca a dimostrare di aver correttamente provveduto a vigilare sul delegato in ordine all’effettivo espletamento delle funzioni, agli effetti, trasferite. In caso contrario, il delegante, quantunque in presenza di formale delega conferita, sarà chiamato a rispondere per culpa in vigilando.
2. Artt. 16 e 17 art. D.lgs n. 81/2008.
I requisiti che la delega di funzioni deve presentare, onde essere considerata efficace, sono meglio identificati nel già richiamato art. 16 co. 1 del Decreto in parola, secondo cui – ove non espressamente esclusa – è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionisti ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per atto scritto;
Il secondo comma del predetto articolo stabilisce che: alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
Il comma terzo della delega di funzioni, invece, non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’ articolo 30, comma 4.
Il comma terzo-bis, infine, specifica come il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 (cd subdelega).
La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
Sul punto, invero, giova precisare come il conferimento della delega di funzioni da parte del datore di lavoro in capo ad altri professionisti trovi delle limitazioni espressamente sancite all’art. 17 del Decreto in esame, in base al quale non possono essere delegati:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
3. Prassi applicativa.
Il Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza ex Dlgs 81/2008, in buona sostanza, altro non ha fatto che recepire ed inglobare in sé le argomentazioni estrinsecate, prima della sua entrata in vigore, dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Come già accennato, con riferimento in particolar modo alla delega di funzioni, essa consente il trasferimento di competenze gestionali ed organizzative relative alla sicurezza sul lavoro dal datore di lavoro ad altro soggetto.
Affinché il delegante sia esonerato da eventuali forme di responsabilità penale è necessario che la delega abbia data anteriore rispetto all’incidente verificatosi. Ciò può avvenire attraverso:
a) l’apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico (ex art. 8 D.lgs 22 luglio 1999, n. 261;
b) l’apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (ex D.P.C.M. 13 gennaio 2004)
c) l’apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile (atto pubblico);
d) la registrazione o la produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;
e) con riferimento alle amministrazioni pubbliche, adozione di atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto.
Infine, occorre specificare come la disciplina in esame non ponga veti in ordine alle dimensioni dell’ente che decida di predisporre la delega di funzioni.
Sul punto, tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione ha specificato – con riferimento ad azienda operante nel settore dell’edilizia – che il titolare di una posizione di garanzia può trasferire – con atto scritto di delega espresso, inequivoco e certo – compiti ed obblighi (che alla stessa posizioni ineriscono) ad altro soggetto, qualora l’impresa operi con numerosi cantieri in attività in diversi luoghi. (cfr., Cass., Pen. Sez. IV, n. 12800/2007 e n 7709/2007)
In altra pronuncia, i Giudici di piazza Cavour, hanno altresì precisato come ai fini della legittimità della delega di funzioni in ambito prevenzionistico, il suo trasferimento deve essere giustificato in base ad esigenze organizzative dell’impresa, non rilevando a tal fine che si tratti di impresa di grandi dimensioni, ma può essere determinata dalle caratteristiche qualitative dell’organizzazione aziendale. (cfr. Cass., Pen. Sez. III, 12.04.2005, n.26122)
Dr. Fiore DI CIUCCIO