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Indebita percezioni di erogazioni pubbliche: Accolta l’istanza di riesame avanzata dall’Avv. Danilo Leva avverso un Decreto di sequestro preventivo della somma totale di oltre 300 000 €, disposto dal GIP presso il Tribunale di Isernia, su richiesta della competente Procura Europea, a carico di 9 indagati.

Il Tribunale del Riesame di Isernia, nei giorni scorsi, ha accolto l’istanza di riesame avanzata
dall’Avv. Danilo Leva in favore di un suo assistito, con riferimento ad un’indagine di competenza
della Procura Europea per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche a carico di sette
persone e due aziende della provincia di Isernia.

La vicenda riguarda contributi comunitari rientranti nelle misure a sostegno dell’agricoltura erogati
dall’AGEA.

Ebbene, a seguito dell’attività investigativa, la competente Procura europea aveva chiesto ed
ottenuto al GIP di Isernia un decreto di sequestro preventivo delle somme di denaro nella
disponibilità degli indagati e in caso di mancato reperimento di liquidità di beni di medesimo valore
sempre nella loro disponibilità sino a concorrenza dell’importo totale pari ad oltre 300000 Euro.
Avverso tale decreto uno degli indagati, assistito dall’Avv. Danilo Leva, dipendente di un comune
della Provincia id Isernia, avanzava richiesta di riesame, poi, accolta proprio dal Tribunale del
riesame pentro.

Molto interessante l’ordinanza in questione per i principi di diritto nella stessa affermati.
Difatti, nell’affrontare il tema posto alla sua attenzione dalla difesa dell’indagato, il collegio della
cautela annullava il provvedimento ablatorio sulla scorta dell’assenza del fumus commissi delicti sia
sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo.

In particolare il Tribunale richiamava un consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale:

è indubitabile che il Tribunale della cautela deve compiere, primariamente, una ponderata
valutazione sulla sussistenza o meno del fumus commissi delicti, quale indefettibile requisito del
sequestro preventivo di cui all’art. 321 c. 1 cpp, in forza del quale il giudice del riesame non può
avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato me deve tener conto in modo puntuale e
coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi
forniti dalle parti, indicando, pure sommariamente, le ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo
il regime della progressione processuale, rendono sostenibile o meno l’impostazione accusatoria,
con la sottolineatura che al giudice cautelare non può essere demandato un giudizio anticipato
sulla responsabilità e che, ai fini dell’integrazione del fumus, sono richiesti sufficienti indizi del reato

( c.d. serietà degli indizi) e non gravi indizi di colpevolezza” ( Cass. Pen. Sez. II n.
37100/2023).

In applicazione di tali coordinate ermeneutiche i giudici isernini hanno ritenuto fondate le doglianze
difensive circa l’assenza di un reale e consapevole coinvolgimento del funzionario pubblico
nell’asserite condotte di reato.

Si tratta di una pronuncia importante in quanto affronta temi delicati da sempre oggetto di
discussione in dottrina e giurisprudenza, alla luce delle caratteristiche tipiche dell’istituto
processuale del sequestro preventivo.

Infatti, il Tribunale del riesame ha valutato il compendio indiziario non sufficiente a sorreggere
l’emissione del provvedimento cautelare con riferimento anche all’insussistenza dell’elemento
soggettivo tipico del concorso di reati in capo al soggetto interessato.